PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 48, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali è riconosciuto ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».

Art. 2.

      1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «hanno compiuto i diciotto anni di età entro il giorno di indizione dei comizi elettorali».

Art. 3.

      1. All'articolo 58, secondo comma, della Costituzione, la parola: «quarantesimo» è sostituita dalla seguente: «venticinquesimo».